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	<title>www.artigianibologna.it</title>
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	<description>Undiciottantotto s.n.c.</description>
	<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:32:48 +0000</pubDate>
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		<title>IMPIANTO VIA MAZZINI 106/2 BOLOGNA</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:25:07 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>

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		<description><![CDATA[
Riqualificazione impianto riscaldamento al servizio di condominio a Bologna composto da 10 unità abitative.L&#8217;intervento prevedeva la sostituzione del generatore di calore e l&#8217;installazione su tutti i corpi scaldanti di sistema di contabilizzazione e termoregolazione mediante valvole termostatiche. A seguito di attenta analisi energetica dell&#8217;impianto esistente abbiamo ridotto la potenza del generatore di calore dimensionandolo alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.artigianibologna.it//content/uploads/2012/05/img_0267.thumbnail.jpg" alt="img_0267.jpg" border="0" /></p>
<p>Riqualificazione impianto riscaldamento al servizio di condominio a Bologna composto da 10 unità abitative.L&#8217;intervento prevedeva la sostituzione del generatore di calore e l&#8217;installazione su tutti i corpi scaldanti di sistema di contabilizzazione e termoregolazione mediante valvole termostatiche. A seguito di attenta analisi energetica dell&#8217;impianto esistente abbiamo ridotto la potenza del generatore di calore dimensionandolo alle reali esigenze dello stabile eseguendo un lavaggio defangante all&#8217;impianto di distribuzione e utilizzando pompe elettroniche così da ridurre notevolmente anche  i consumi elettrici. Il miglioramento del locale adibito a C.T. con intonacatura e imbiancatura delle pareti e pavimentazione ha reso ottimo anche a livello estetico il risultato finaledell&#8217;intervento. Garanzia di risparmio energetico pari al 20% annuo oltre alla possibilità di detrazione fiscale pari la 55% . L&#8217;intervento è stato interamente finanziato da IL TULIPANO IMPIANTI SNC azienda specializzata in interventi atti a migliorare l&#8217;efficenza energetica  degli impianti termici .</p>
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		<title>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>

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		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[
f
Riqualificare il proprio impianto di riscaldamento consiste nell&#8217;eseguire alcuni importanti interventi di sostutuzione delle componenti fondamentali protagoniste degli sprechi di energia utilizzata durante il periodo invernale per riscaldare i vostri ambienti domestici. Considerati i costi dei combustibili e i vantaggi fiscali che tuttora sono a nostra disposizione abbiamo attuato un metodo infallibile e garante di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.domotecnica.it/" title="bolognabologna2sito.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.domotecnica.it/" title="bolognabologna2sito.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it//var/www/www.artigianibologna.it/content/uploads/2012/04/bolognabologna2sito.thumbnail.jpg" alt="bolognabologna2sito.jpg" border="0" />f</a></p>
<p>Riqualificare il proprio impianto di riscaldamento consiste nell&#8217;eseguire alcuni importanti interventi di sostutuzione delle componenti fondamentali protagoniste degli sprechi di energia utilizzata durante il periodo invernale per riscaldare i vostri ambienti domestici. Considerati i costi dei combustibili e i vantaggi fiscali che tuttora sono a nostra disposizione abbiamo attuato un metodo infallibile e garante di un risparmio garantito annuo di almeno 10% sui consumi. I capitali per poter realizzare il nuovo impianto sono da noi interamente finanziati a tasso 0% tecnico e verranno resi grazie al risparmio sui consumi annui spalmato in rate mensili . In definitiva senza spese di partenza e pagando le stesse bollette di riscaldamento potete riqualificare l&#8217;impianto di riscaldamento risparmiando.</p>
<p align="center">CLICCA E NAVIGA SUI SITI DI RIFERIMENTO</p>
<p align="center"><a href="http://www.domotecnica.it/" title="logo_domotecnica.gif"><img src="http://www.artigianibologna.it//content/uploads/2012/05/logo_domotecnica.gif" alt="logo_domotecnica.gif" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.elco-ecoflam.com/" title="logo-elco.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it//content/uploads/2012/05/logo-elco.jpg" alt="logo-elco.jpg" border="0" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Amianto da smaltire in sicurezza</title>
		<link>http://www.artigianibologna.it/index.php/2012/04/17/61/</link>
		<comments>http://www.artigianibologna.it/index.php/2012/04/17/61/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[ amianto dannoso
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/amianto-compatto-2.jpg" alt="amianto-compatto-2.jpg" border="0" /><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/amianto-compatto-1.jpg" title="amianto-compatto-1.jpg"><img src="amianto-compatto-1.jpg" align="right" /></a>amianto dannoso</p>
<p><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/amianto-compatto-1.jpg" title="amianto-compatto-1.jpg"> </a></p>
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		<title>SPECIALISTI DELL&#8217;ACQUA</title>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altri lavori]]></category>

		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>

		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>

		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[
Specialisti nel trattamento acque installazione addolcitori per l&#8217;acqua di casa ad uso sanitario e tecnologico.
Utilizzando depuratori acqua  per ottenere il massimo risultato sulla depurazione delle acque con inserimento sulla linea adduzione filtri acqua e purificatori acqua o in casi particolari impianti acqua ad osmosi inversa.
Prodotti  condizionanti, filmanti e risananti per impianti termici

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2010/05/images.jpg" title="images.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2010/05/images.jpg" alt="images.jpg" border="0" /></a></p>
<p><em>Specialisti nel trattamento acque installazione addolcitori per l&#8217;acqua di casa ad uso sanitario e tecnologico.</em></p>
<p><em>Utilizzando depuratori acqua  per ottenere il massimo risultato sulla depurazione delle acque con inserimento sulla linea adduzione filtri acqua e purificatori acqua o in casi particolari impianti acqua ad osmosi inversa.</em></p>
<p><em>Prodotti  condizionanti, filmanti e risananti per impianti termici<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ADDOLCIMENTO ACQUA</title>
		<link>http://www.artigianibologna.it/index.php/2010/05/24/addolcimento-acqua/</link>
		<comments>http://www.artigianibologna.it/index.php/2010/05/24/addolcimento-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>

		<category><![CDATA[Progettazione]]></category>

		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>

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		<description><![CDATA[
D.M. n. 443 21/12/1990
Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico
di acque potabili.
IL MINISTRO DELLA SANITA&#8217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in
attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell&#8217;art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
caratteristiche di qualità delle acque destinate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2010/05/images-1.jpg" title="images-1.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2010/05/images-1.jpg" alt="images-1.jpg" border="0" /></a></p>
<p>D.M. n. 443 21/12/1990<br />
Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico<br />
di acque potabili.<br />
IL MINISTRO DELLA SANITA&#8217;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che stabilisce, in<br />
attuazione della direttiva CEE n. 80/778 ai sensi dell&#8217;art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le<br />
caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano e le concentrazioni minime<br />
richieste per le acque destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o<br />
dissalazione;<br />
Rilevato che l&#8217;art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 stabilisce le<br />
competenze statali nel settore;<br />
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell&#8217;attività di Governo e<br />
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Rilevato che da qualche tempo vengono propagandati e venduti, quali dispositivi tendenti a<br />
migliorare le caratteristiche dell&#8217;acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui<br />
effetto può esplicarsi sulla durezza e/o sui caratteri organolettici (quali addolcitori a scambio ionico,<br />
filtri meccanici, dosatori di reagenti chimici, osmotizzatori, filtri a carbone attivo, nonché<br />
apparecchiature che si basano su principi fisici), che comunque, vengono utilizzati su acque già<br />
distribuite con caratteristiche di potabilità;<br />
Rilevato altresì che tali apparecchi, quando installati impropriamente e non correttamente gestiti<br />
potrebbero dar luogo ad inconvenienti di ordine igienico-sanitario;<br />
Ritenuto necessario, sentito il Consiglio superiore di Sanità, di:<br />
a) impartire disposizioni tecniche per il corretto impiego di tali apparecchiature;<br />
B) definire le condizioni generali e speciali che devono essere rispettate da dette apparecchiature<br />
affinché l&#8217;acqua potabile così trattata non venga addolcita al di sotto dei livelli previsti dalla<br />
normativa vigente e non venga sottoposta a rischi di inquinamento o di peggioramento della qualità<br />
originaria;<br />
Ribadito che l&#8217;acqua potabile deve comunque rispondere ai requisiti previsti dalla vigente<br />
normativa, per cui qualunque intervento tendente a modificarne le caratteristiche deve essere<br />
attentamente valutato in relazione alla tipologia dell&#8217;apparecchio utilizzato ed all&#8217;impiego specifico<br />
dell&#8217;acqua stessa;<br />
Visto l&#8217;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell&#8217;adunanza generale del 26 luglio 1990;<br />
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell&#8217;art. 17, comma 3, della<br />
citata legge n. 400/88 (nota n. 400.4/1810/3788 del 21 dicembre 1990);<br />
Adotta il seguente regolamento:<br />
1. Campo di applicazione.<br />
1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle apparecchiature ad uso domestico per il<br />
trattamento delle acque potabili.<br />
2. Terminologia.<br />
1. Per acqua potabile si intende l&#8217;acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili e privati,<br />
riconosciuta idonea al consumo umano dalle competenti autorità ai sensi del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.<br />
2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature atte a sostituire gli ioni costituenti la<br />
durezza dell&#8217;acqua con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare la formazione di depositi<br />
calcarei consentendo un risparmio energetico e una riduzione nell&#8217;impiego di detersivi.<br />
3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature utilizzate per l&#8217;aggiunta di prodotti<br />
consentiti dalla legislazione, alle acque potabili in quantità proporzionali alla portata dell&#8217;acqua, allo<br />
scopo di proteggere gli impianti evitando incrostazioni, corrosioni e depositi ovvero per trattamenti<br />
di disinfezioni.<br />
4. I sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature che operano sulla base del principio<br />
dell&#8217;osmosi inversa, ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso una membrana<br />
semipermeabile allo scopo di ridurre il tenore salino dell&#8217;acqua.<br />
5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere mediante barriere di tipo fisico le<br />
particelle sospese nell&#8217;acqua.<br />
6. I sistemi fisici consistono in apparecchiature che vengono proposte per impedire e/o ridurre la<br />
formazione di incrostazioni mediante l&#8217;applicazione all&#8217;acqua di campi magnetici statici o di campi<br />
elettromagnetici.<br />
7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti carboni di tipo vegetale o<br />
minerale, dotati di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio per eliminare sgradevoli<br />
sapori connessi con il trattamento qua con cloro o suoi derivati o come rimedio per eliminare alcuni<br />
microinquinanti chimici.<br />
8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature che, all&#8217;azione filtrante meccanica e/o<br />
dei carboni attivi e/o di altre sostanze, associno un&#8217;azione antibatterica comunque ottenuta.<br />
3. Condizioni di carattere generale.<br />
1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell&#8217;acqua non si applicano le presenti disposizioni<br />
qualora le stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici,<br />
ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l&#8217;uso potabile. In<br />
questo caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell&#8217;acqua<br />
trattata nella rete potabile.<br />
2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche o<br />
microbiologiche delle acque potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di<br />
&#8220;depuratore d&#8217;acqua&#8221;, ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (es.<br />
addolcitore). Sui fogli illustrativi delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del<br />
produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la frase &#8220;apparecchiature ad uso<br />
domestico per il trattamento di acque potabili&#8221;.<br />
3. Trovano applicazione le disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46: &#8220;Norme per la sicurezza<br />
degli impianti&#8221;.<br />
4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature che<br />
rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel seguito e quelle di carattere speciale di cui<br />
al successivo art. 4:<br />
a) ammissibilità dei soli trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti per i parametri<br />
riportati nell&#8217;allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; ed, in particolare<br />
per quanto riguarda l&#8217;addolcimento, di quanto indicato nella tabella F;<br />
b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente idonei;<br />
c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati per la costruzione delle parti di<br />
apparecchiatura destinate al contatto con l&#8217;acqua;<br />
d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature nonché di punti di prelievo per analisi prima<br />
e dopo le apparecchiature di trattamento;<br />
e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un sistema di by-pass manuale;<br />
f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell&#8217;acqua;<br />
g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione<br />
dell&#8217;apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di<br />
intercettazione, i rubinetti di presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la funzionalità<br />
dell&#8217;apparecchiatura stessa;<br />
h) disponibilità di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni per l&#8217;uso; in particolare devono<br />
essere indicati per le componenti soggette a saturazione e/o esaurimento, le modalità ed i parametri<br />
per la loro sostituzione; su tale manuale dovrà essere dichiarata la conformità dell&#8217;apparecchiatura<br />
alle presenti istruzioni;<br />
i) installazione dell&#8217;apparecchiatura da parte di personale qualificato secondo le regole dell&#8217;arte e<br />
collaudo da parte dell&#8217;installatore con certificazione di corretto montaggio, secondo le istruzioni del<br />
costruttore;<br />
l) notifica dell&#8217;installazione dell&#8217;impianto all&#8217;unità sanitaria locale di competenza.<br />
4. Condizioni di carattere speciale.<br />
1. Addolcitori a scambio ionico.<br />
Per detti addolcitori debbono venire osservate le ulteriori seguenti condizioni:<br />
a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo per la rigenerazione automatica, che<br />
deve venire effettuata almeno ogni quattro giorni;<br />
b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema automatico di autodisinfezione durante la<br />
rigenerazione; in difetto, le apparecchiature devono essere dotate di un idoneo sistema di postdisinfezione<br />
continua;<br />
c) qualora per i sistemi di autodisinfezione od post-disinfezione siano previste modalità diverse<br />
dall&#8217;impiego del cloro o di suoi composti (nonché dell&#8217;impiego di lampade a raggi U.V.,<br />
limitatamente alla post-disinfezione), dette modalità dovranno essere approvate dal Ministero della<br />
sanità sulla base della rispondenza al protocollo sperimentale di cui all&#8217;allegato I;<br />
d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema di miscelazione dell&#8217;acqua originaria con<br />
quella trattata al fine di mantenere la durezza ai punti d&#8217;uso nell&#8217;ambito di quanto previsto dal<br />
decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, ed il contenuto in sodioioni non eccedente<br />
complessivamente il limite di 150 mg/l come Na;<br />
e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle prescrizioni previste per i tipi<br />
utilizzati nel campo alimentare.<br />
2. Dosatori di reagenti chimici.<br />
Per i dosatori di reagenti chimici devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:<br />
a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi<br />
condizione di esercizio;<br />
b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l&#8217;utilizzazione in campo<br />
alimentare o nel trattamento delle acque potabili;<br />
c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare in etichetta la composizione qualiquantitativa,<br />
nonché il campo di impiego del prodotto;<br />
d) le concentrazioni nell&#8217;acqua in uscita dall&#8217;impianto dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono<br />
superare i valori-limite previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.<br />
3. Apparecchi ad osmosi inversa.<br />
Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere osservate le ulteriori seguenti condizioni:<br />
a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;<br />
b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell&#8217;acqua anche sullo<br />
scarico;<br />
c) le membrane e gli altri componenti dell&#8217;impianto a contatto con l&#8217;acqua devono rispondere alle<br />
prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e le bevande;<br />
d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l&#8217;impianto deve essere dotato<br />
di un sistema di disinfezione continua, preferibilmente a base di cloro o di suoi composti o mediante<br />
l&#8217;impiego di lampade a raggi U.V.;<br />
e) qualora per la disinfezione continua siano previste modalità diverse da quelle testé riportate, dette<br />
modalità dovranno essere approvate dal Ministero della sanità sulla base della rispondenza al<br />
protocollo sperimentale di cui all&#8217;allegato I;<br />
f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a<br />
carbone attivo e microfiltri;<br />
g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste<br />
per l&#8217;utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.<br />
4. Filtri meccanici.<br />
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere<br />
particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.<br />
I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.<br />
5. Sistemi fisici.<br />
Nell&#8217;attuale situazione di mancanza di una normativa nazionale organica volta a limitare<br />
l&#8217;esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che all&#8217;esterno,<br />
a 5 cm di distanza da detti dispositivi, non siano mai superati i seguenti valori:<br />
Grandezze fisiche Valori limite (di picco)<br />
a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50<br />
Hz B = 1 mT (pari a 10 G, 800 A/m)<br />
b) campi elettrici statici ed a frequenze sino a 50<br />
Hz E = 5kV/m<br />
c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a<br />
50 Hz<br />
E = 300 V/m; B = 2 3/4 T (pari a 20 mG, 1.6<br />
A/m)<br />
La rispondenza di cui al precedente comma dovrà essere certificata da istituti pubblici o privati di<br />
comprovata competenza, italiani o di Paesi della Comunità economica europea.<br />
Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di un contatore a monte.<br />
L&#8217;ammissibilità al punto di vista sanitario non sottointende un riconoscimento di efficacia delle<br />
apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento e sulla cui utilità pratica antincrostante<br />
e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a risultati conclusivi. 6. Filtri a struttura<br />
composita.<br />
Potranno essere approvati dal Ministero della sanità qualora risulti, mediante adeguata<br />
documentazione la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all&#8217;allegato I.<br />
5. Altre disposizioni.<br />
1. Filtri a carbone attivo.<br />
In considerazione dei documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di<br />
microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento<br />
domestico delle acque potabili, a meno che non siano integrati con altri materiali o dispositivi atti<br />
ad eliminare gli inconvenienti da essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli di cui all&#8217;art. 4,<br />
comma 6.<br />
2. Altre autorità sanitarie competenti al rilascio di idoneità.<br />
Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente, sono ammesse le apparecchiature riconosciute<br />
idonee dalle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi della Comunità economica europea,<br />
indipendentemente dalla tipologia alla quale appartengono.<br />
3. Altre tipologie di apparecchiature.<br />
Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle presenti disposizioni ed utilizzabili per il<br />
trattamento domestico delle acque potabili potranno essere approvate dal Ministero della sanità<br />
qualora risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al protocollo sperimentale di cui<br />
all&#8217;allegato I.<br />
4. Doppia rete idrica.<br />
Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è da perseguire la<br />
soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad uso tecnologico e l&#8217;altra ad uso potabile,<br />
alimentata con acqua potabile non trattata.<br />
6. Controlli.<br />
1. L&#8217;autorità sanitaria centrale e periferica può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza<br />
delle apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando o promuovendo l&#8217;adozione delle sanzioni<br />
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.<br />
7. Entrata in vigore e norme transitorie.<br />
1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del<br />
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.<br />
2. All&#8217;adeguamento delle apparecchiature esistenti alle presenti disposizioni dovrà provvedersi entro<br />
dodici mesi decorrenti dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<br />
Allegato I<br />
Protocollo sperimentale informativo sulle caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento<br />
domestico di acque potabili ai fini dell&#8217;approvazione da parte del ministero della sanità [*]<br />
1. Denominazione dell&#8217;apparecchiatura.<br />
2. Nome e ragione sociale del produttore.<br />
3. Principi generali di funzionamento dell&#8217;apparecchiatura.<br />
4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica svolta e tipo di effetto che si intende<br />
perseguire.<br />
5. Documentazione tecnica e sperimentazioni: (da allegare).<br />
5.1 Documentazione tecnica comprendente la descrizione del modello-tipo, le modalità di<br />
manutenzione, le verifiche periodiche e le sostituzioni, le limitazioni di impiego previste.<br />
5.2 Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le condizioni di impiego reali, inclusi i periodi di<br />
sosta.<br />
5.3 Dati sperimentali ottenuti sull&#8217;acqua potabile prima e dopo il trattamento comprendenti dati<br />
analitici chimico-fisici, chimici, microbiologici; valutazione dei risultati.<br />
6. Certificazioni:<br />
6.1 Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali o di altro Stato membro della CEE,<br />
che documentino l&#8217;idoneità dell&#8217;apparecchiatura a perseguire i fini di trattamento indicati.<br />
6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale connessi al funzionamento e gestione<br />
dell&#8217;apparecchiatura.<br />
&#8212;&#8211;<br />
[*] Da utilizzare per quanto disposto dall&#8217;art. 4, comma 1, punto b); art. 4, comma 3, punto e) art. 4,<br />
comma 6; art. 5, comma 3.Indipendentemente dalle origini delle fonti di approvvigionamento e  dalle caratteristiche dell&#8217;acqua destinata al consumo umano, l&#8217;acqua può  necessitare di uno o più trattamenti.</p>
<p><a href="http://mantaecologica.it">http://www.mantaecologica.it/</a></p>
<p>Anche per l&#8217;acqua con  caratteristiche potabili ed idonee al consumo umano, possono essere  utili e necessari alcuni trattamenti per migliorarne le caratteristiche  per gli usi domestici, civili od industriali onde evitare corrosioni,  incrostazioni o depositi negli impianti e per eliminare costose  manutenzioni, risparmiare energia con costi di conduzione degli impianti  spesso tre volte superiori a quelli che effettuano trattamenti  preventivi.</p>
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		<title>IL TERZO RESPONSABILE</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:52:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono generalmente affidati al proprietario, o per esso a un terzo avente determinati requisiti. Nasce così la figura del terzo responsabile,nel momento in cui un privato, un amministratore, un&#8217;azienda o comunque il proprietario dell&#8217;impianto termico non se la sente di prendersi le responsabilità relativamente al proprio impianto. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images-2.jpg" title="images-2.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images-2.jpg" alt="images-2.jpg" align="left" border="0" /></a>L&#8217;esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono generalmente affidati al proprietario, o per esso a un terzo avente determinati requisiti. Nasce così la figura del terzo responsabile,nel momento in cui un privato, un amministratore, un&#8217;azienda o comunque il proprietario dell&#8217;impianto termico non se la sente di prendersi le responsabilità relativamente al proprio impianto. Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica e, nel caso di cattiva conduzione, i decreti attuativi della legge 10, DPR 412 e 551, prevedono sia sanzioni civili sia penali, in base alla tipologia del &#8220;problema&#8221;.</p>
<p>Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative;<br />
è unico, per quel che riguarda l&#8217;esercizio, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria di un impianto. Non è possibile cioè attribuire queste tre differenti funzioni a soggetti diversi.<br />
Figura introdotta dalla legge 10/91 e dal DPR 412/93 e&#8217; la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Certificazione ISO9000 o Iscr. SOA) e comunque di idonea capacita&#8217; tecnica, economica, organizzativa, e&#8217; delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita&#8217; dell&#8217; esercizio, della manutenzione e dell&#8217; adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.</p>
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		<title>Amianto quali sono i rischi?</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:56:11 +0000</pubDate>
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 L’amianto veniva utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia nei materiali compositi (Eternit per le coperture dei tetti). L’amianto (o asbesto) è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti.Le fibre e la polvere di amianto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u></u></p>
<p align="left"><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/amianto-compatto-1.jpg" title="amianto-compatto-1.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/amianto-compatto-1.jpg" alt="amianto-compatto-1.jpg" align="left" border="0" /></a></p>
<p> L’amianto veniva utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia nei materiali compositi (Eternit per le coperture dei tetti). L’amianto (o asbesto) è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti.Le fibre e la polvere di amianto se inalate, sono però cancerogene. Tale  materiale viene pertanto oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni.  Il rischio di esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti. La pericolosità delle fibre di amianto deriva dalla possibilità di essere inalate e di penetrare facilmente negli interstizi polmonari.L’amianto rappresenta un rischio per la salute se le sue fibre sono rilasciate o se sono presenti nell’aria e se queste vengono respirate. Gli organi maggiormente colpiti dall’esposizione ad amianto sono i polmoni e la pleura. A carico del polmone, l’amianto può provocare il cancro o una malattia cronica detta ‘asbestosi’, mentre a carico della pleura la patologia correlata è il tumore noto anche come mesotelioma. L’insorgenza di patologie tumorali non è sempre legato ad una lunga esposizione a fibre di amianto, ma è stato provato che è possibile contrarre malattie correlate anche con basse esposizioni. La passata esposizione all’amianto uccide ancora oggi migliaia di persone l’anno. Si ritiene purtroppo che tale numero continuerà ad aumentare nei prossimi dieci anni. Solitamente trascorre un lungo periodo di tempo fra la prima esposizione all’amianto e l’inizio della malattia vera e propria. Ciò può variare in un intervallo compreso fra 15 e 60 anni. Soltanto impedendo o minimizzando tale esposizione le malattie correlate all’amianto potranno essere finalmente eliminate. I manufatti contenenti amianto più diffusi sono naturalmente le lastre di eternit piane o ondulate utilizzate per copertura in edilizia. In tali manufatti l’amianto è inglobato in una matrice non friabile che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre. Dopo anni dall’installazione tuttavia, le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria. Nelle coperture la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree  dove la matrice cementizia è corrosa.  Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.<br />
Con la legge 257/92 sono stati vietati tutti i prodotti di amianto, con successivi Decreti Ministeriali:<br />
•    DM 06.09.1994<br />
•    DM 26.10.1995<br />
•    DM 14.05.1996<br />
•    DM 20.08.1999<br />
•    D.LGgs. N° 257 DEL 25 luglio 2006<br />
Sono stati regolamentati tutti gli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dei lavoratori, dello smaltimento dei rifiuti, del controllo delle attività di bonifica dell’amianto presente negli edifici e negli impianti.</p>
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		<title>Sostituzione vasi espansione</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:30:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La sostituzione dei vasi di espansione aperti degli impianti di riscaldamento ancora in eternit deve avvenire in tempi molto ristretti e eseguita da aziende specializzate per lo smaltimento in sicurezza dei materiali contenenti amianto. Compilando le apposite schede che attestano la corretta esecuzione dei lavori dopo aver sostituito con vasi di identiche dimensioni costriuti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images-1.jpg" title="images-1.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images-1.jpg" alt="images-1.jpg" border="0" /></a>La sostituzione dei vasi di espansione aperti degli impianti di riscaldamento ancora in eternit deve avvenire in tempi molto ristretti e eseguita da aziende specializzate per lo smaltimento in sicurezza dei materiali contenenti amianto. Compilando le apposite schede che attestano la corretta esecuzione dei lavori dopo aver sostituito con vasi di identiche dimensioni costriuti in vetroresina e aver smaltito il vecchio vaso siamo pronti per ottenere il collaudo da parte degli organi competenti previa comunicazione di richiesta verifica.</p>
<p><a href="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images.jpg" title="images.jpg"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/images.jpg" alt="images.jpg" border="0" /></a></p>
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		<title>Le arti e le tecniche dell&#8217;edilizia</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:53:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;arte nell&#8217;edilizia ha un significato ben preciso: è il modo corretto di portare a termine una lavorazione, secondo i dettami del buon costruire. Solo alcuni trattati descrivono il modo corretto di realizzare manufatti edili: tra i più famosi il De Architectura di Vitruvio o il de re aedificatoria scritto da Leon Battista Alberti nel pieno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arte nell&#8217;edilizia ha un significato ben preciso: è il modo corretto di portare a termine una lavorazione, secondo i dettami del buon costruire. Solo alcuni trattati descrivono il modo corretto di realizzare manufatti edili: tra i più famosi il De Architectura di Vitruvio o il de re aedificatoria scritto da Leon Battista Alberti nel pieno rinascimento italiano. Tuttavia, le tecniche del buon costruire (l&#8217;arte del costruire) sono dettate principalmente dal buon senso di seguire le regole, semplici ma ferree, tramandate dai mastri operai ai loro apprendisti. L&#8217;arte di innalzare un semplice muro richiede la conoscenza dell&#8217;arte dell&#8217;impastare una buona malta, conoscendo i dosaggi di legante, acqua e eventuale inerte, della tecnica di allettare i mattoni in modo tale che  collaborino attivamente alla portanza del muro, dell&#8217;arte e della tecnica di effettuare la rasatura del muro e, naturalmente, dell&#8217;arte e della tecnica di passare la pittura sullo stesso.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/ude.jpg" alt="ude.jpg" border="0" /></p>
<p>Quando, in una descrizione di opere edili (come un capitolato), si richiede che un a lavorazione venga &#8220;realizzata a regola d&#8217;arte&#8221; si fa riferimento proprio al fatto che si prevede che l&#8217;opera verrà fatta seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire relative a quel particolare manufatto, che può essere una trave in cemento armato, un tramezzo, o anche la semplice ritinteggiatura di una vecchia parete. Ciascuna piccola opera edilizia, che, assieme a tante altre, permette di costruire edifici interi, ha le sue piccole grandi regole.</p>
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		<title>Le scienze e le discipline nell&#8217;edilizia</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:51:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La scienza delle costruzioni si occupa della statica degli edifici, permettendo un calcolo preciso delle componenti strutturali. È stata resa possibile dall&#8217;avanzamento dell&#8217;analisi matematica. Fino alla fine dell&#8217;800 non veniva eseguito un dimensionamento delle strutture, ma ci si basava sull&#8217;esperienza e sulla tradizione costruttiva.

La &#8220;fisica tecnica&#8221;, che mette in relazione conoscenze teoriche con le tecniche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La scienza delle costruzioni si occupa della statica degli edifici, permettendo un calcolo preciso delle componenti strutturali. È stata resa possibile dall&#8217;avanzamento dell&#8217;analisi matematica. Fino alla fine dell&#8217;800 non veniva eseguito un dimensionamento delle strutture, ma ci si basava sull&#8217;esperienza e sulla tradizione costruttiva.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.artigianibologna.it/content/uploads/2009/03/plan.jpg" alt="plan.jpg" border="0" /></p>
<p>La &#8220;fisica tecnica&#8221;, che mette in relazione conoscenze teoriche con le tecniche per la realizzazione degli impianti di un edificio (elettrico, idrico di adduzione e di scarico, termico). Di particolare importanza è la termodinamica, che permette di descrivere in che modo il calore passa dall&#8217;ambiente interno a quello esterno (e che di conseguenza permette di progettare al meglio la stratigrafia dei muri perimetrali, onde ridurre le dispersioni del calore d&#8217;inverno e del fresco d&#8217;estate). La fisica tecnica analizza anche le modalità di interazione tra sole, ambiente ed edificio, per studiare la migliore posizione delle finestre o la migliore inclinazione delle coperture.</p>
<p>L&#8217;acustica è un&#8217;altra scienza in stretto contatto con l&#8217;edilizia, soprattutto da quando si ritiene che l&#8217;inquinamento acustico sia molto influente sulla salute. L&#8217;acustica, nell&#8217;edilizia, studia come il suono si propaga da un ambiente all&#8217;altro, e permette di capire come ottenere il giusto grado di isolamento acustico soprattutto in relazione alle carateristiche fisiche degli elementi dell&#8217;edificio che dividono le stanze, i diversi piani e, in generale, l&#8217;ambiente esterno da quello interno. Solo di recente si comincia a sentire il problema dell&#8217;inquinamento acustico: in Francia, per esempio, vi è una legge che obbliga chi costruisce edifici a rispettare dei criteri di comfort acustico per i diversi locali. I consulenti acustici sono fondamentali nella progettazione di particolari ambienti, come i teatri: talvolta vengono eseguite simulazioni computerizzate per ottenere il migliore risultato geometrico per la propagazione del suono.</p>
<p>L&#8217;illuminotecnica è una disciplina (e non una scienza, perché non ha dei principi suoi, ma sfrutta quelli di altre scienze) di grande importanza nell&#8217;edilizia. Spesso, come l&#8217;acustica, viene considerata di secondaria importanza per la progettazione degli edifici. Si occupa delle modalità con cui la luce, sia naturale che artificiale, interagisce con gli ambienti, determinando, quindi, il comfort visivo. Esiste una normativa UNI (la 10380) che descrive quali devono essere i livelli di illuminamento medi per diverse tipologie di locali, classificate in base all&#8217;attività che vi si svolge. L&#8217;illuminotecnica studia anche le diverse tipologie di apparecchi illuminanti e fornisce le indicazioni per poter scegliere la migliore lampada in relazione all&#8217;uso o all&#8217;effetto che si vuole ottenere. Il controllo della luce è fondamentale per realizzare ambienti che garantiscano una elevata qualità del vivere.</p>
<p>L&#8217;estimo è la disciplina che permette di analizzare i costi legati alla realizzazione di una costruzione, o che permette di stimare il più probabile valore di mercato di un edificio. È legata all&#8217;economia, ed è fondamentale per capire se un progetto può essere realizzato o meno dal punto di vista economico: quindi, se sia conveniente intraprenderlo o no. Costruire un grattacielo nel deserto del Sahara sarebbe forse un&#8217;ottima prova di competenza tecnica, ma probabilmente il costo di realizzazione sarebbe talmente elevato paragonato al valore di mercato della costruzione ultimata da rendere svantaggiosa l&#8217;intera operazione.</p>
<p>Molte altre scienze e discipline sono più o meno legate all&#8217;edilizia: l&#8217;ecologia, la topografia e la geologia sono tra le più importanti.</p>
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