L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono generalmente affidati al proprietario, o per esso a un terzo avente determinati requisiti. Nasce così la figura del terzo responsabile,nel momento in cui un privato, un amministratore, un’azienda o comunque il proprietario dell’impianto termico non se la sente di prendersi le responsabilità relativamente al proprio impianto. Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica e, nel caso di cattiva conduzione, i decreti attuativi della legge 10, DPR 412 e 551, prevedono sia sanzioni civili sia penali, in base alla tipologia del “problema”.
Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative;
è unico, per quel che riguarda l’esercizio, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria di un impianto. Non è possibile cioè attribuire queste tre differenti funzioni a soggetti diversi.
Figura introdotta dalla legge 10/91 e dal DPR 412/93 e’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Certificazione ISO9000 o Iscr. SOA) e comunque di idonea capacita’ tecnica, economica, organizzativa, e’ delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita’ dell’ esercizio, della manutenzione e dell’ adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.